Regione Toscana
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CILA, CIL, Manutenzione ordinaria

Informazioni su modalità, termini, costi, modulistica richiesta.

Descrizione

Informazioni su modalità, termini, costi, modulistica richiesta.

Tipologia

Modulistica

Numero protocollo

1 del 01 gennaio 2023

Formati disponibili

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Licenza d'uso

Licenza aperta

Ufficio responsabile

Edilizia privata

Informazioni e contatti dell'ufficio

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Documenti

Ulteriori informazioni

Descrizione aggiuntiva

Descrizione del procedimento

Sono definiti attività edilizia libera gli interventi elencati all'art. 136 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e all'art. 6 del D.P.R. 380/2001 (così come modificato, in ultimo, dalla L. 164/2014).

L’attività edilizia libera comprende due tipologie di attività:

1 - interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo e senza obbligo di alcuna comunicazione (art. 136, comma 1 L.R. 65/2014):

  • a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • b) fermo restando quanto previsto all’articolo 135, comma 2, lettera a), gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • e) l’installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
  • f) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 bis, della l.r. 3/1994, nel sito in cui è autorizzato l’appostamento fisso per l’esercizio dell’attività venatoria ai sensi della medesima legge regionale. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione;
  • g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;
  • h) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Si allega comunque il modello per la comunicazione facoltativa

2 - interventi per cui è necessario il deposito di una Comunicazione di Inizio Lavori, C.I.L. (art. 136, comma 2 L.R. 65/2014):

  • a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 135, comma 2, lettera b), compresa l’apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), qualora tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio; (241)
  • a ter) i manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell’edificio principale; (241)
  • b) abrogata; (242)
  • c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;
  • c bis) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo; (10)
  • d) abrogata;
  • e) abrogata;
  • f) i manufatti temporanei di cui all’articolo 70, comma 1, comprese le serre aventi le medesime caratteristiche;
  • f bis) le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere; (241)
  • f ter) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso; (241)
  • f quater) fermo restando quanto previsto dal comma 1, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire e SCIA, purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio.
  • g) abrogata

3. L’installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia che non necessita di titolo edilizio, è disciplinata dall’articolo 17 della l.r. 39/2005. (240)

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a), a bis), a ter), f bis), f ter) ed f quater), (243) l'interessato trasmette allo sportello unico l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non interessano le parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

5. Riguardo agli interventi di cui al comma 4, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla documentazione per la variazione catastale, ove prescritta, quest'ultima è tempestivamente inoltrata dallo sportello unico ai competenti uffici dell’agenzia delle entrate. (240)

Modalità per il deposito

Per la realizzazione delle opere di cui all’art. 136, comma 2, L.R. 65/2014, alla Comunicazione di Inizio Lavori devono essere allegate le eventuali autorizzazioni obbligatorie relative alle normative specifiche per l’intervento in progetto.

Per gli interventi di cui al comma 2, lettera a) (manutenzione straordinaria) e lettera g), il deposito della C.I.L. è accompagnato da una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti (modello CILA)

LA CILA E' SOGGETTA AL VERSAMENTO DI € 30,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti dovuti dovranno essere versati al momento della presentazione delle istanze e potranno essere versati con una delle modalità indicate in questa pagina.

Sanzioni

La mancata comunicazione dell’inizio lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 136 della L.R. 65/2014, comportano lasanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione (art. 136, comma 6).

La sanzione dovrà essere versatia al momento della presentazione delle istanze e potrà anch'essa essere versata con una delle modalità indicate in questa pagina.

Se gli interventi sopra descritti vengono realizzati in difformità dalle norme urbanistiche, dagli strumenti urbanistici o dal regolamento edilizio, ne verrà intimata la demolizione (art. 201 L.R. 65/2014).

Il deposito viene effettuato tramite posta o consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune o tramite posta certificata (con firma digitale)

Altro
Ultima modifica: mercoledì, 13 marzo 2024

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