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Autorizzazioni paesaggistiche

Autorizzazione paesaggistica - procedimento ordinario, semplificato e accertamento compatibilità paesaggistica. Informazioni su modalità, termini, costi, modulistica richiesta.

Descrizione

Autorizzazione paesaggistica - procedimento ordinario, semplificato e accertamento compatibilità paesaggistica. Informazioni su modalità, termini, costi, modulistica richiesta.

Tipologia

Modulistica

Numero protocollo

1 del 01 gennaio 2023

Formati disponibili

  • .doc

Licenza d'uso

Licenza aperta

Ufficio responsabile

Urbanistica

Informazioni e contatti dell'ufficio

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Documenti

Ulteriori informazioni

Descrizione aggiuntiva

L'autorizzazione paesaggistica non è un titolo abilitativo edilizio e non costituisce da sola autorizzazione all'esecuzione di opere edilizie, ma è preliminare alla presentazione di richiesta di permesso di costruire o al deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica.

Esistono due procedimenti per ottenere l’autorizzazione paesaggistica:

  • il procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni;
  • il procedimento semplificato. L'autorizzazione paesaggistica semplificata viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell’Allegato B del D.P.R. 31/2017  (vedi allegato).

Procedimento ordinario (ex art. 146 D.lgs. 42/2004)

Il Responsabile del procedimento ha 40 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta, formalmente completa, per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l'istruttoria e acquisire il necessario parere della Commissione per il Paesaggio.

Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti, la stessa, previa comunicazione all'interessato, viene sospesa ed il termine di 40 giorni decorre dalla presentazione della documentazione integrativa.

La documentazione viene quindi trasmessa alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. La Soprintendenza ha 45 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante.

Il Soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro 20 giorni dalla ricezione del parere, l’Amministrazione provvede in conformità.

Decorso inutilmente il termine di 45 giorni, senza che la Soprintendenza si sia pronunciata, il Comune può indire una conferenza di servizi, che deve pronunciarsi entro 15 giorni.

In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione della documentazione da parte della Soprintendenza, il Comune provvede sulla domanda di autorizzazione.

L'autorizzazione paesaggistica ordinaria è immediatamente efficace ed è valida 5 anni.

Procedimento semplificato (ex art. 11 DPR 31/2017)

Ricevuta la domanda, predisposta sul modello semplificato allegato al d.pr. 31/2017, il responsabile del procedimento verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del D.lgs 42/2004 e in tal caso richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria.

Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento richiedendo all'interessato, ove occorrano, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che devono essere presentati entro il termine di 10giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.

Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta o delle integrazioni, effettuati tutti gli accertamenti e le valutazioni istruttorie, la domanda viene trasmessa alla Soprintendenza, che esprime il parere favorevole vincolante entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione comunale, che adotta il provvedimento di autorizzazione nei successivi 10 giorni. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato, l’ufficio comunale competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi.

Nel caso in cui esprima parere negativo, il Soprintendente adotta, entro 20 giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il Soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione comunale ed all'interessato.

Accertamento di compatibilità paesaggistica (articoli 167 comma 5 e 181 comma 1 ter - quater del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.))

Fermo restando il principio sancito dall'art. 146, c.4 secondo il quale l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, il Codice prevede in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4 e 5) l'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente anche a seguito della realizzazione degli interventi:

  • a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
  • c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

A tal proposito è utile sottolineare come la circolare 33 del 26 giugno 2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali abbia chiarito i termini indicati dall'art. 167, c. 4, lettera a), secondo cui:

  • 1. per "lavori" si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all'utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purchè gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti;
  • 2. per "superfici utili" si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso;
  • 3. per "volumi" si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici.

L'Amministrazione comunale si pronuncia sulla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica entro il termine di 180 giorni, previo parere della Commissione per il paesaggio e previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 90 giorni (dall'arrivo della documentazione presso la sua sede).

Il procedimento si conclude con il rilascio dell'atto di accertamento della compatibilità paesaggistica o del diniego.

Nel caso di accoglimento della richiesta, ai fini del ritiro dell'atto, dovrà essere presentata attestazione di pagamento della sanzione amministrativa (sanzione paesaggistica) calcolata, ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., secondo le modalità di cui alla deliberazione di G.C. n.N. 66 del 12.07.2006 e ss.mm.ii..

In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria..

Modalità di presentazione

La domanda, completa di tutta la documentazione può essere presentata:

  • 1.in formato cartaceo tramite posta o consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune ovvero tramite posta certificata (con firma digitale);
  • 2.(per le pratiche dello Sportello Unico delle Attività Produttive SUAP) tramite il Suap Appennino Pistoiese

Alla presentazione della domanda seguirà la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento.

I richiedenti hanno l'obbligo di presentare il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non abbiano ottenuto l'autorizzazione.

Costi

n. 2 marche da bollo da 16 euro e diritti di segreteria

per Autorizzazione paesaggistica, anche semplificata € 60,00

per Accertamento di compatibilità paesaggistica € 80,00

Il versamento dei diritti di segreteria potrà essere effettuato con le modalità indicate in questa pagina

Termini procedimentali

Il procedimento ordinario ha una durata massima di 105 giorni. Il procedimento semplificato ha una durata massima di 60 giorni.

Durata dell’autorizzazione paesaggistica

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo

L'efficacia temporale dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinata all’art. 146, comma 4 del D.Lgs. 42/2004.

il procedimento di accertamento di conformità paesaggistica ha la durata massima di 180 giorni entro i quali il Comune,previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è statibilita dal Comune di Abetone con i criteri stabiliti dalla deliberazione di G.C. n.N. 66 del 12.07.2006 e ss.mm.ii.,

Potere sostitutivo

Ai sensi dell’art. 146, comma 10 del D.L.gs. 42/2004, 83, decorsi i termini di cui sopra, l’interessato può inoltrare istanza alla Regione, che provvede in via sostitutiva, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

Riferimenti normativi
Ultima modifica: martedì, 12 marzo 2024

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