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Richiedere l'accesso agli atti documentale

  • Servizio attivo

Servizio per esercitare il proprio diritto a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. Accesso ai documenti amministrativi Legge n. 241/1990 e s.m.i. - Generale

A chi è rivolto

Chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso: si tratta di singole persone fisiche o giuridiche oppure di organizzazioni.

Descrizione

Può essere richiesta la consultazione o la copia di documenti amministrativi che il Comune ha creato o comunque custodisce legati all’interesse diretto, concreto e attuale di un soggetto per tutelare una situazione giuridicamente rilevante. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Come fare

Presentare la richiesta on line compilando tutti i dati richiesti.

L'istanza dovrà contenere:

  • gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione;
  • la specifica e, ove occorra, la comprova dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta.

In caso la richiesta non venga effettuata dal soggetto interessato ma da un soggetto delegato/procuratore/amministratore/curatore è necessario allegare la documentazione comprovante i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato (es. delega/procura/nomina).

Cosa serve

E' sufficiente accedere con identità digitale SPID, CIE o eIDAS.

Cosa si ottiene

L'accesso al documento richiesto.

Tempi e scadenze

Accesso al portale.

30 Giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Non è previsto alcun costo per la consultazione o il rilascio in formato elettronico del documento richiesto. Nel caso di rilascio di copie è previsto, per il rimborso delle spese di riproduzione, un costo per l’interessato.

Ultima modifica: mercoledì, 04 settembre 2024

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