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Registro amministrativo delle unioni civili

  • Servizio attivo

Possono costituire un'unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o altra unione.

A chi è rivolto

L'iscrizione al registro può essere chiesta da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

• due persone maggiorenni dello stesso sesso, sia cittadini italiani, comunitari e non comunitari;

• assenza di vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela (limiti equiparati all'art. 87 c.c.);

• sussistenza legami affettivi e/o motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale;

• residenza anagrafica nel Comune di Abetone Cutigliano ex L. n. 1228/1954 e D.P.R. n. 223/1989;

• coabitazione da almeno un anno (rispetto alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione);

• sussistenza stato civile libero o in stato di separazione legale da più di tre anni;

• assenza iscrizioni nel Registro come componenti di altra Unione Civile.

Descrizione

Possono costituire un'unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o altra unione. 

Come fare

Rivolgersi all’ufficio di Stato Civile del Comune.

Le iscrizioni al registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'Ufficio di Stato Civile e corredata dalla documentazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti sopra indicati.

Cosa serve

Per chi non ha la cittadinanza italiana:

Se non hai la cittadinanza italiana e vuoi costituire una unione civile in Italia, devi presentare all'Ufficiale di Stato Civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del tuo paese dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile.

Se la legge del tuo Stato non riconosce l'unione civile tra persone dello stesso sesso o di istituto giuridico analogo (es. matrimonio) e non puoi produrre il nulla osta, devi presentare un certificato o un altro atto che dimostri che sei di stato libero, o una dichiarazione sostitutiva, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La libertà di stato resta salva quando accertata o acquisita in seguito a un giudicato italiano o riconosciuto in Italia, cioè un provvedimento che non può più essere impugnato.

 

Unioni civili contratti all'estero tra persone dello stesso sesso:

Le persone dello stesso sesso che hanno già celebrato all'estero matrimonio o unione civile, potranno ottenerne il riconoscimento in Italia e la trascrizione del loro atto di unione civile nel registro delle unioni civili.

Potrai rivolgerti o all'Autorità diplomatica italiana del paese di formazione dell'atto stesso (che provvederà a inoltrare l'atto all'Ufficiale di Stato Civile), oppure consegnarlo direttamente all'Ufficio Stato Civile, in questo caso il documento dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

Le persone, che hanno già contratto all'estero unione civile, non potranno ripetere il procedimento in Italia

Cosa si ottiene

Si ottiene l'scrizione al registro delle unioni civili

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dalla richiesta.

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

La domanda deve essere redatta con marca da bollo da euro 16,00 più la tariffa uso delle sale per la celebrazione.

Condizioni di servizio

  PDF16,2K Termini_e_condizioni_di_servizio

Altre informazioni

Il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione comporta la cancellazione dal Registro.

Ogni componente l'Unione Civile ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio comunale, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, chiedendo la cancellazione e fornendo la documentazione eventualmente necessaria.

L'Ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare, mediante comunicazione, gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, si provvede d'ufficio notificando agli interessati il provvedimento di cancellazione.

Tale provvedimento è da considerarsi definitivo e non costituisce oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica.

Ultima modifica: giovedì, 11 aprile 2024

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