Mediante questo istituto e le ulteriori e specifiche misure preventive previste dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del Piao, il Comune di Abetone Cutigliano intende presidiare etica e legalità, per conseguire sia il miglioramento della propria organizzazione, in termini di fiducia e partecipazione, sia dei rapporti tra questa e la cittadinanza.
In questa pagina sono presenti le principali informazioni relative all’istituto del Whistleblowing, che sono descritte anche in Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione, dove i dipendenti trovano anche il collegamento al format online per effettuare le segnalazioni.
Il Whistleblowing è un istituto giuridico espressamente previsto già dalla Legge n.190/2012 e ora disciplinato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/1937 del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni sia del diritto dell'Unione sia delle disposizioni normative nazionali.
Con tale decreto, allo scopo di rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, oltre ad estendere la platea dei soggetti che possono effettuare segnalazioni, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. whistleblower) che sia venuto a conoscenza di illeciti nel contesto lavorativo pubblico o privato.
Le disposizioni riguardano sia la tutela riservatezza dell’identità del segnalante e di eventuali facilitatori, sia la tutela contro eventuali ritorsioni, sia la previsione di misure di sostegno attraverso enti del Terzo settore il cui elenco è pubblicato presso ANAC.
Le segnalazioni possono riguardare:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi della L.190/2012, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (PIAO);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- altri illeciti di cui alla normativa citata.
Per un maggior approfondimento si segnala che ANAC ha recentemente emanato "Linee guida ANAC" in materia.
La Tutela della riservatezza è canone fondamentale che ispira l’intera disciplina ed infatti i primi commi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 24/2023 evidenziano alcune delle tutele riservate ai Whistleblowers:
"1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità."
Per maggiori informazioni si invita a consultare il documento "Informativa privacy tra ente e segnalante"