Regione Toscana
Accedi all'area personale

Autenticazione della firma su atti e dichiarazioni di vendita di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

  • Servizio attivo

L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini maggiorenni.

Descrizione

L'art.7 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 immediatamente esecutivo, prevede che l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del D.P.R. 19/09/2000, n. 358 (titolari delle delegazioni ACI e delle imprese di consulenza automobilistica, oltre che gli Uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA) che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella data della stessa richiesta, salvo motivato diniego. 

Come fare

La sottoscrizione deve essere resa dall'interessato in presenza del funzionario comunale il quale dovrà accertare l'identità del dichiarante a mezzo di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità, oppure mediante altre forme previste dalla (conoscenza diretta, mediante testimoni). Le modalità di riconoscimento del sottoscrittore devono essere riportate nell'atto di autentica.

Il funzionario che esegue l'autenticazione deve indicare la data ed il luogo in cui avviene l'autentica, il proprio nome e cognome, nonché apporre la propria firma leggibile e per esteso ed il proprio timbro recante nome e cognome e l'indicazione dell'ufficio comunale;

L'atto di vendita sarà redatto sul retro del certificato di proprietà nel riquadro “T” utilizzando lo spazio già previsto per l'autentica notarile.

Qualora l'atto di vendita non venga redatto sul certificato di proprietà, la firma autenticata deve essere apposta dal venditore e dall'acquirente ed entrambe devono essere autenticate.

Qualora il venditore sia nel regime di comunione dei beni sarà necessario far apporre ed autenticare la firma del coniuge.

Se il venditore ricade invece sotto il regime di separazione dei beni è consigliabile fornirsi di estratto di matrimonio riportante il suddetto regime da esibire eventualmente agli uffici competenti alla registrazione della vendita.

Cosa serve

L'atto dove deve essere apposta la firma e valido documento di riconoscimento.

Cosa si ottiene

Autenticazione della dichiarazione di alienazione beni mobili.

Tempi e scadenze

Rilascio immediato.

Servizio immediato

Costi

L'art. 7 precisa che l'autentica deve essere eseguita gratuitamente,

Pertanto l'autentica di firme non dovrà prevedere nessun costo o rimborso spese per il Comune. Si applicheranno soltanto l'imposta di bollo (EURO 16,00) per ogni firma autenticata.

Altre informazioni

Il cittadino dovrà poi provvedere a registrare il passaggio di proprietà all'A.C.I. - Ufficio P.R.A. e aggiornare la carta di circolazione, entro 60 giorni dalla data dell'autentica della firma sull'atto di vendita. 

Per non incorrere in sanzioni, si consiglia però, di rivolgersi agli Uffici della Motorizzazione Civile.

Per i veicoli immatricolati oppure reimmatricolati dopo il 5/10/2015 è disponibile il nuovo Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), per il quale, in caso di vendita del veicolo, non è prevista la procedura di autenticazione sopra descritta, ma per il quale occorrerà rivolgersi direttamente agli uffici dell’A.C.I. o del P.R.A.

Ultima modifica: giovedì, 11 aprile 2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri