Modifica delle condizioni di separazione o divorzio:
Le parti possono procedere davanti all'ufficiale dello Stato Civile anche a modificare le condizioni di separazione o divorzio già raggiunte in precedenza.
Anche in questo caso le parti dovranno rendere la dichiarazione personalmente, con l'assistenza facoltativa di un legale e sottoscrivere l'accordo modificativo. Il procedimento è analogo a quello previsto per la separazione e il divorzio e valgono gli stessi limiti e condizioni, ma non è prevista la seconda comparizione per la conferma dell'accordo, il quale è dunque immediatamente efficace.
La separazione, il divorzio e/o le modifiche degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio si possono svolgere davanti all'Ufficiale dello Stato Civile solo alle seguenti condizioni, come chiarite dalla circolare Ministero Interno n. 6 del 24/4/2015:
• I coniugi non devono avere figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (vengono considerati solo i figli di entrambi i coniugi: nel caso di figli di una solo delle parti si può procedere).
• L'accordo fra i coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale: la circolare Ministero Interno n. 6 del 24/4/2015 ha precisato che non possono essere stipulati patti che siano produttivi di effetti reali (ovvero effetti traslativi di un bene), né concordata la previsione dell'assegno periodico di divorzio in un'unica soluzione (c.d. liquidazione una tantum).
Le parti possono prevedere e concordare il pagamento dell'assegno di mantenimento, nel caso di separazione, e dell'assegno divorzile (nel caso di divorzio).