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Accertamento di conformità

Informazioni su modalità, termini, costi, modulistica richiesta.

Descrizione

Informazioni su modalità, termini, costi, modulistica richiesta.

Tipologia

Modulistica

Numero protocollo

1 del 01 gennaio 2023

Formati disponibili

  • .pdf
  • .doc

Licenza d'uso

Licenza aperta

Ufficio responsabile

Urbanistica

Informazioni e contatti dell'ufficio

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Documenti

Ulteriori informazioni

Descrizione aggiuntiva

L'accertamento di conformità è lo strumento attraverso il quale l'ordinamento consente di poter legittimare interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, o in assenza di Scia o in difformità da essa.

Presupposto per il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, sia esso permesso in sanatoria (interventi soggetti a permesso di costruire) che attestazione di conformità in sanatoria (interventi soggetti a SCIA), è che gli interventi abusivi siano conformi, sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo di realizzazione degli interventi medesimi, che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria (cosiddetta "doppia conformità").

Modalità di presentazione

La domanda per il permesso di costruire, completa di tutta la documentazione può essere presentata:

in formato cartaceo, tramite posta o consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune ovvero tramite posta certiifcata con firma digitale ;

(per le pratiche dello Sportello Unico delle Attività Produttive SUAP) tramite posta certificata suap.appenninopistoiese@pec.it

Alla presentazione della domanda seguirà la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento.

Costi

n. 2 marche da bollo da 16 euro e diritti di segreteria pari ad € 150,00

Il versamento dei diritti di segreteria potrà essere effettuato con le modalità indicate in questa pagina.

 

Termini procedimentali

I termini procedimentali entro i quali deve essere emanato il provvedimento finale sono quelli stabiliti per il permesso di costruire: 60 giorni successivi alla documentazione dell'istanza, oppure dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento (art. 209 c. 3 della l.r. 65/2014).

Ultima modifica: mercoledì, 13 marzo 2024

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